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Home Privacy Sanzioni

Sanzioni

ILLECITI CIVILI

 

Art. 161 Assenza informativa privacy

 

Assenza informativa privacy per dati sensibili o giudiziari o in caso di trattamenti che presentano rischi specifici o di maggiore rilevanza del pregiudizio

 

Art. 163 Omessa o incompleta notificazione al Garante

 

Art. 164 Omissione di fornire informazioni o esibire documenti richiesti dal Garante Privacy

 

ILLECITI PENALI

 

Art. 167 Trattamento illecito di dati personali

 

Art. 168 Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante

 

Art. 169 Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati

 

Art. 170 Inosservanza dei provvedimenti del Garante

 

Risarcimento del danno

 

Art. 169 del Testo Unico "36 della legge 675/96, per "omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati"

 

Art. 2050 c.c. responsabilità oggettiva per esercizio di attività pericolosa

 

SANZIONE

 

Sanzione da 3.000 a 18.000 euro.

Sanzione da 5.000 a 30.000 euro. (moltiplicabile per 3 a seconda delle condizioni economiche del contravventore.

 

Sanzione da 10.000 a 60.000 euro.

 

Sanzione da 4.000 a 24.000 euro.

 

Reclusione da 6 mesi a 3 anni. Possibile estinguere il reato ex art. 169, pagando una somma di denaro se ci si regolarizza entro il termine prescritto (non + di 6 mesi)

 

Sanzione penale, reclusione da 6 mesi a 3 anni

 

Arresto fino a 2 anni o sanzione amministrativa, pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 euro.

 

Arresto da 3 mesi a 2 anni.

 

Legge n. 547/1993 "Crimini informatici commessi da dipendenti ed addebitabili all’azienda". Aggiornata dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno (GU 4 aprile 2008, n. 80; s.o. n. 79)

Art. 2049 c.c. responsabilità prevista in capo a padroni e committenti

 

 
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