Sanzioni
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ILLECITI CIVILI
Art. 161 Assenza informativa privacy
Assenza informativa privacy per dati sensibili o giudiziari o in caso di trattamenti che presentano rischi specifici o di maggiore rilevanza del pregiudizio
Art. 163 Omessa o incompleta notificazione al Garante
Art. 164 Omissione di fornire informazioni o esibire documenti richiesti dal Garante Privacy
ILLECITI PENALI
Art. 167 Trattamento illecito di dati personali
Art. 168 Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante
Art. 169 Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati
Art. 170 Inosservanza dei provvedimenti del Garante
Risarcimento del danno
Art. 169 del Testo Unico "36 della legge 675/96, per "omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati"
Art. 2050 c.c. responsabilità oggettiva per esercizio di attività pericolosa
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SANZIONE
Sanzione da 3.000 a 18.000 euro. Sanzione da 5.000 a 30.000 euro. (moltiplicabile per 3 a seconda delle condizioni economiche del contravventore.
Sanzione da 10.000 a 60.000 euro.
Sanzione da 4.000 a 24.000 euro.
Reclusione da 6 mesi a 3 anni. Possibile estinguere il reato ex art. 169, pagando una somma di denaro se ci si regolarizza entro il termine prescritto (non + di 6 mesi)
Sanzione penale, reclusione da 6 mesi a 3 anni
Arresto fino a 2 anni o sanzione amministrativa, pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 euro.
Arresto da 3 mesi a 2 anni.
Legge n. 547/1993 "Crimini informatici commessi da dipendenti ed addebitabili all’azienda". Aggiornata dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno (GU 4 aprile 2008, n. 80; s.o. n. 79) Art. 2049 c.c. responsabilità prevista in capo a padroni e committenti
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